
Regolare lo sviluppo del digitale, è compito molto arduo per il legislatore che deve sintonizzarsi con le dinamiche evolutive di un mondo che cambia a una rapidità mai sperimentata nel passato. Giusella Finocchiaro, professore ordinario di Diritto privato e di diritto di Internet dell’Università di Bologna, impegnata a livello internazionale su questa difficile frontiera, nel saggio Diritto dell’intelligenza artificiale (ed. Zanichelli) va oltre il terreno articolato della giurisprudenza di settore per analizzare la correlazione, oggi molto stretta, che intercorre tra sviluppo tecnologico, equilibri geopolitici e crescita economica. “Il vecchio Continente – commenta la giurista – sta costruendo la propria “sovranità” digitale, partendo dalla consapevolezza che questo settore sarà decisivo per le prospettive di crescita globale. Il processo di normazione può farsi risalire alla “direttiva-madre” che riguarda la protezione dei dati personali, del 1995, e le firme elettroniche del 1999.
Oggi l’identità digitale è normata con il Regolamento e-IDAS 2; la protezione e la valorizzazione dei dati personali con il GDPR, il Data Act, il Data Governance Act e il Regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari; l’ambito dei servizi digitali e del mercato digitale, con il Digital Services Act e il Digital Markets Act; e, infine, l’intelligenza artificiale, con il recente AI Act”. Il nostro Paese può vantare una tradizione giuridico-normativa sul digitale che risale all’inizio degli anni ’90, basti pensare all’impegno di Stefano Rodotà, che ha posto le prime basi della costituenda Autorità Garante della Protezione dei dati personali. Il fatto che la Camera stia lavorando per licenziare un disegno di legge sull’intelligenza artificiale, fa ben sperare che quell’insegnamento potrà avere una continuità.
Il nodo cruciale dell’IA
L’IA è un tema centrale, perché ha impresso un’accelerazione a tanti processi di trasformazione in atto. Gli ambiti del diritto che intersecano la regolazione dell’in telligenza artificiale sono molteplici: dalla protezione dei dati personali trattati da sistemi di intelligenza artificiale al diritto d’autore, dalla responsabilità civile a quella penale. “La materia – è l’analisi della Finocchiaro – è molto articolata e richiede una visione di insieme e una grande capacità di coerenza disciplinare. Con l’AI Act il legislatore europeo ha inteso salvaguardare non soltanto i diritti fondamentali, ma anche i “valori” europei. Non si tratta soltanto di regole giuridiche, ma anche della cultura che quelle regole esprimono”. Sono molteplici le questioni su cui il legislatore dovrà posare da ora in avanti lo sguardo.
Un primo aspetto, che emerge molto bene anche dal dibattito giornalistico, riguarda il contrasto tra l’esigenza di disporre di un’ingente mole di dati ai fini dello sviluppo di sistemi di intelligenza generativa e la necessità contrapposta di osservare il “principio di minimizzazione” dettato dal GDPR (regolamento generale dell’UE che disciplina il trattamento dei dati da parte di aziende, associazioni, enti n.d.r) secondo cui il trattamento dovrebbe avere a oggetto soltanto le informazioni strettamente necessarie e pertinenti in relazione alle finalità perseguite”. La preoccupazione non è certo campata in aria se si considera che dall’utilizzazione di dati qualitativamente non corretti scaturiscono elaborazioni non corrette. Il fenomeno ha un nome: “garbage in, garbage out” (spazzatura genera spazzatura in termini semplici n.d.r). Se non fosse ancora chiaro il concetto basti pensare che sarà necessario un grande lavoro di coordinamento per definire policy e governance del rischio, che porterà, come è facile prevedere, a una revisione del GDPR (il regolamento europeo che disciplina la protezione dei dati personali n.d.r).
Tecnologia ed equilibri geopolitici
Le questioni agitate nello studio presentano implicazioni importanti anche sul fronte geopolitico. Europa, USA, Cina, si stanno muovendo in uno scacchiere che vede una pericolosa commistione di tecnologia e potere. Il fenomeno della “tech right” è emblematico. Il mercato delle nuove tecnologie e, specificamente, dell’intelligenza artificiale è per definizione un mercato globale, sostanzialmente diviso in tre aree di influenza: quella europea, quella statunitense e quella cinese. Chi controlla le tecnologie ha il potere di indirizzare politica e sviluppo. Il gioco sottile degli equilibri in campo non può riflettersi sul piano normativo. “Il modello adottato in Europa – spiega la Finocchiaro – è di tipo regolatorio: con cui si intende non soltanto normare e disciplinare i nuovi fenomeni, le nuove tecnologie e i nuovi beni, ma anche promuovere il cosiddetto “effetto Bruxelles”, che vuol dire proporre il modello europeo come riferimento globale. Il modello adottato negli Stati Uniti, volendo dirlo in sintesi, è di tipo co-regolatorio, basato sull’antitrust. Quello cinese, invece, appare un modello dirigistico e basato sul capitalismo di Stato. Trovare un punto di incontro tra questi diversi approcci non sarà facile, ma risulterà ineludibile nell’immediato futuro”.
A dimostrazione della fluidità del quadro di riferimento va anche detto che diverse organizzazioni internazionali si stanno adoperando per trovare un punto di sintesi tra visioni e sensibilità, a cominciare da Uncitral (la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto del commercio internazionale, consesso presso cui la stessa Finocchiaro è rappresentante per l’Italia, n.d.r), cui si è aggiunta di recente la Convenzione stipulata dal Consiglio d’Europa sull’IA. Cultura del diritto e responsabilità i termini essenziali che la politica dovrà ben tenere presente per non rimanere schiacciata dalle logiche del “finanz-capitalismo”, per usare una definizione dell’ultimo Luciano Gallino. Verrebbe da concludere che la vastità e la complessità della materia concernente i principi e gli strumenti giuridici di disciplina dell’impetuoso sviluppo della tecno-scienza, non devono scoraggiare e disorientare il legislatore. Servirà consapevolezza, equilibrio, competenza, soprattutto rispetto della diversità delle culture giuridiche che oggi si confrontano nel panorama internazionale, per adottare un paradigma sostenibile di crescita globale.
Massimiliano Cannata


