Il 24 marzo scorso, si è svolto presso il Circolo della Stampa di Milano, alla presenza di unfolto pubblico, un Convegno organizzato dal Centro Sociologico Italiano sul tema “Armonia sociale e funzionalità della giustizia”.

Dopo un breve saluto ai convenuti da parte del prof. Franco Franchi Presidente del Centro Sociologico Nazionale, il prof. Gianni Curami ha evidenziato come il tema del Convegno si ricolleghi all’Equinozio di Primavera e come tale data possa essere interpretata simbolicamente quale equilibrio ed equidistanza della giustizia dagli interessi in conflitto. L’equilibrio della bilancia della Giustizia assume peraltro – ha rilevato il Prof. Curami – il connotato di attuazione del principio costituzionale del giusto processo, della ragionevole durata e dell’equilibrio del contraddittorio fra le parti.
La. dott.ssa Carla Zucchi ha precisato come la cultura – quella vera.- ripudi il perdonismo ed il giustizialismo.
Il tema del processo come metodo, non solo riguardante le controversie su diritti, ma inteso come obiettivo di una armonia sociale, posta in crisi da pretese antagoniste, è stato affrontato dalla prof.ssa Loriana Zanuttigh che ha illustrato come il rito civile risponda all’idea guida della risoluzione di conflitti senza tuttavia che la struttura dialettica del conflitto trasformi il processo come un gioco di storie in cui prevale la narrazione più bella, ma tenda. invece all’accertamento dei fatti storici. La prof .ssa Zanuttigh ha poi ricordato come in questi ultimi tempi si assista ad un passaggio da una cultura. della decisione a quella del compromesso, individuando le ragioni di questo mutamento nella dilatazione del tempo della ragionevole durata del processo. Tuttavia in una prospettiva. di armonia sociale, ha concluso la relatrice, la giustizia civile ordinaria svolge una non rinunciabile funzione di educazione alla legalità.

Prendendo lo spunto del disegno di legge governativo (c.d. Mirone-Fassino) di riforma delle società di capitali, che propone l’istituzione presso i tribunali delle città sedi di Corte d’Appello, di sezioni specializzate per i procedimenti che richiedono un alto grado di conoscenza nel settore economico, il prof. Vincenzo Allegri ha affrontato, nella propria relazione, il delicato tema della preparazione professionale del giudice nei giudizi che appunto richiedono competenze specialistiche. Richiamato il precedente storico dei tribunali di commercio, aboliti nel 1888 (ma tuttora esistenti, ad es., in Francia), l’innovazione legislativa prospettata è stata presa in considerazione alla luce della norma disposta dall’art. 102, comma secondo, della Costituzione, che vieta l’istituzione di giudici speciali. Il relatore ha ricordato come la stessa norma costituzionale esplicitamente consenta l’istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari ponendo in risalto come lo stesso costituente si sia quindi mostrato sensibile all’esigenza che, per dirimere controversie contraddistinte da una forte caratterizzazione tecnica, possano essere previsti organi giudicanti dotati della necessaria professionalità. Il Prof Allegri ha quindi rilevato come sia opportuno che, per tali materie, si accostino magistrati con una preparazione adeguata. E’ un’esigenza la cui soddisfazione è sicuramente suscettibile di giovare alla funzionalità della giustizia, senza che ciò comporti il rischio di sottrarre il cittadino al proprio giudice naturale.
Il prof. Francesco Mariuzzo ha affrontato il tema relativo alle problematiche esistenti in merito alla effettiva tutela degli interessi protetti attraverso i provvedimenti cautelari del giudizio amministrativo.
Il senatore avv. Domenico Contestabile, ricordando alcune sue esperienze nell’ambito dell’Esecutivo, ha poi accennato ai problemi relativi alla giustizia penale e alle riforme che saranno necessarie per l’attuazione del principio della parità di armi fra l’accusa e la difesa.
Il dott. Alessandro Di Nunzio ha puntualizzato la difficoltà della difesa del contribuente essendogli negato, nel processo tributario di impugnazione di accertamenti che trovano il fondamento probatorio su atti generali del Ministero, il completo ventaglio degli strumenti di difesa che, per contro, il principio costituzionale della “parità delle armi” nel contraddittorio dovrebbe prevedere. Tali limitazioni riguardano, oltre il divieto di prove testimoniali, l’impossibilità di produrre la documentazione atta a vincere le presunzioni se non esibita preventivamente alla A.F. in sede precontenziosa.
Ciò in particolare – è stato messo in evidenza dal relatore – finisce per punire i contribuenti più deboli che nella prima fase possono non avere l’assistenza tecnica adeguata.
E’ seguito un breve intervento della prof.ssa Elisabetta Bertacchini in merito alla filosofia del rito, fallimentare.
Il prof. Gianni Curami ha tratto le conclusioni evidenziando come la ricerca della Giustizia vada effettuata anche nel rito (che ha connotati di sacro) oltre che negli aspetti sostanziali.